Art. 5.
(Introduzione degli articoli 740-bis e 740-ter del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 740-bis. - (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.
      2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

          a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;

          b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

      Art. 740-ter. - (Ordine di devoluzione). - 1. La corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.
      2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente».